Patrocinio a spese dello Stato

Le persone a basso reddito possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi (L’istituto è regolato dagli artt. dal 74 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

 

Reddito richiesto per essere ammessi.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01  (importo previsto dagli artt. 77 e 76 comma 1, DPR 115/02, come da decreto interdirigenziale 10 maggio 2023 emanato dal Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia con il concerto del Ragioniere Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. ). 

  • Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
  • Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
  • Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art. 92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L’Avv. Antonio la Penna è iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

 

Patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono presentare domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente. Dopo il provvedimento di ammissione, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati. 

 

 

Patrocinio a spese dello Stato in materia penale.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato in ambito penale:

  • cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale. Il beneficio non è ammesso: – nei procedimenti penali per evasione di imposte; – se il richiedente è assistito da più di un difensore.

 

Per ulteriori informazioni o per richiedere una valutazione gratuita dei requisiti per l’ammissione al Gratuito patrocinio contatta l'Avv. Antonio la Penna compilando il form "contatti".

Partita IVA: 04000040719